Giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al recesso della P.A.

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marco panaro
00giovedì 8 giugno 2006 11:29
Corte di Cassazione Sezioni unite civili 1/6/2006 n. 13033

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al recesso della pubblica amministrazione dal contratto di appalto, dato che non si tratta in tal caso dell'esercizio del potere pubblico di revoca, ma di un diritto contrattuale (Cass., sez. un., n. 10160/2003; Cass., sez. un., n. 9409/94).
marco panaro
00venerdì 23 giugno 2006 11:48
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.II 13/6/2006 n. 4502

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la revoca d’ufficio dell'aggiudicazione d’una gara d’appalto pubblico, anche nel caso in cui il relativo provvedimento incida sul rapporto contrattuale già concluso (cfr. Cons. St., V, 28 maggio 2004 n. 3470) e pure se intervenga in sede d'esecuzione del contratto, trattandosi d’un atto d’esercizio di potestà pubbliche di tipo provvedimentale (cfr. id., 28 maggio 2004 n. 3463).
marco panaro
00lunedì 28 agosto 2006 15:08
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.III 9/8/2006 n. 7216

Nel caso di attività meramente strumentale all’esercizio del servizio pubblico e, quindi, rientrante nell’ambito dell’appalto di servizi, non può considerarsi appartenere all’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che attiene alla fase relativa al rapporto instauratosi tra le parti a seguito della conclusione del contratto.

[Modificato da marco panaro 28/08/2006 15.08]

marco panaro
00venerdì 8 settembre 2006 13:32
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.I bis 6/9/2006 n. 8019

E' inammissibile per carenza di giurisdizione il ricorso relativo alla vicenda contenziosa che sia unicamente incentrata su vicende successive (non solo all’aggiudicazione della gara di fornitura, ma anche) alla stipula del contratto.
marco panaro
00mercoledì 18 aprile 2007 17:58
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 22/3/2007 n. 279
la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di appalti pubblici di lavori comprende tutti gli atti connessi con la fase immediatamente anteriore a quella della stipula del contratto, ivi comprese tutte le controversie nascenti dalla mancata esecuzione degli obblighi titolati nell'aggiudicazione definitiva dell’appalto, quali quelli collegati, ad esempio, alla prestazione della garanzia fidejussoria, alla ricezione della consegna dei lavori in via d’urgenza, alla stipulazione e approvazione del contratto nei termini di legge (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 ottobre 2005, n. 9941). Invece le controversie che insorgano dopo la stipulazione del contratto vertono propriamente su questioni di diritto soggettivo (TAR Latina, 12.3.2005, n.307; TAR Basilicata, 19.2.2005, n.98; Cass. Civ. SS.UU. 18.10.2005, n.20116). Si ritiene, in particolare, che siano conoscibili dal G.O. le controversie sugli atti con i quali l’Amministrazione, dopo la stipula del contratto, provvede unilateralmente alla rescissione o risoluzione del contratto, attesa l’incidenza di una siffatta misura negoziale, che viene assunta “iure privatorum”, su posizioni di diritto soggettivo, che non degradano ad interesse legittimo per il fatto che l’atto di rescissione o risoluzione riveste la forma dell’atto amministrativo (Cass. Civ. SS.UU., 27.4.2005, n.8701; n. 20116/2005 citata; 31.3.2005, n.6743; C.S., sez. VI, Ord. Caut. 29.4.2005, n.2092; TAR Campania, NA, sez.I, 18.7.2005, n.9918). T.A.R. Abruzzo, L’Aquila - 24 maggio 2006, n. 372. Non così invece per quanto attiene alla fase che conduce al provvedimento di aggiudicazione, atteso che tale atto, ancorché sia collocato all’interno del procedimento (civilistico) preordinato alla conclusione del contratto, ha natura amministrativa per quanto concerne l’individuazione del contraente, contenendo, in primo luogo, un atto (amministrativo) di accertamento (costitutivo) e solo in secondo luogo, quasi sempre, anche la manifestazione di volontà (negoziale) della P.A. in ordine al contratto da stipulare. La aggiudicazione assume così una valenza procedimentale ed amministrativa ed integra una vera e propria determinazione autoritativa dell’esito della procedura selettiva, mediante una statuizione propria degli atti pubblici diretti a creare certezze legali privilegiate ed a incidere sulla posizione soggettiva degli aspiranti all’aggiudicazione, qualificabile come di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A. (Consiglio Stato, sez. VI, 15 novembre 2005, n. 6368).
marco panaro
00lunedì 16 luglio 2007 14:56
L’art. 2237 cod. civ. consente al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale concluso con un professionista. La facoltà di recesso può essere esercitata indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d’opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest’ultimo. Tale amplissima facoltà – che trova la sua ragione d’essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente – ha come contropartita l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l’opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall’art. 2227 cit.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che, ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, allo stesso possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all’inadempimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14702 del 25 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Vidiri).
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