TAR Campania, Salerno, Sez. I, 22/3/2007 n. 279
la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di appalti pubblici di lavori comprende tutti gli atti connessi con la fase immediatamente anteriore a quella della stipula del contratto, ivi comprese tutte le controversie nascenti dalla mancata esecuzione degli obblighi titolati nell'aggiudicazione definitiva dell’appalto, quali quelli collegati, ad esempio, alla prestazione della garanzia fidejussoria, alla ricezione della consegna dei lavori in via d’urgenza, alla stipulazione e approvazione del contratto nei termini di legge (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 ottobre 2005, n. 9941). Invece le controversie che insorgano dopo la stipulazione del contratto vertono propriamente su questioni di diritto soggettivo (TAR Latina, 12.3.2005, n.307; TAR Basilicata, 19.2.2005, n.98; Cass. Civ. SS.UU. 18.10.2005, n.20116). Si ritiene, in particolare, che siano conoscibili dal G.O. le controversie sugli atti con i quali l’Amministrazione, dopo la stipula del contratto, provvede unilateralmente alla rescissione o risoluzione del contratto, attesa l’incidenza di una siffatta misura negoziale, che viene assunta “iure privatorum”, su posizioni di diritto soggettivo, che non degradano ad interesse legittimo per il fatto che l’atto di rescissione o risoluzione riveste la forma dell’atto amministrativo (Cass. Civ. SS.UU., 27.4.2005, n.8701; n. 20116/2005 citata; 31.3.2005, n.6743; C.S., sez. VI, Ord. Caut. 29.4.2005, n.2092; TAR Campania, NA, sez.I, 18.7.2005, n.9918). T.A.R. Abruzzo, L’Aquila - 24 maggio 2006, n. 372. Non così invece per quanto attiene alla fase che conduce al provvedimento di aggiudicazione, atteso che tale atto, ancorché sia collocato all’interno del procedimento (civilistico) preordinato alla conclusione del contratto, ha natura amministrativa per quanto concerne l’individuazione del contraente, contenendo, in primo luogo, un atto (amministrativo) di accertamento (costitutivo) e solo in secondo luogo, quasi sempre, anche la manifestazione di volontà (negoziale) della P.A. in ordine al contratto da stipulare. La aggiudicazione assume così una valenza procedimentale ed amministrativa ed integra una vera e propria determinazione autoritativa dell’esito della procedura selettiva, mediante una statuizione propria degli atti pubblici diretti a creare certezze legali privilegiate ed a incidere sulla posizione soggettiva degli aspiranti all’aggiudicazione, qualificabile come di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A. (Consiglio Stato, sez. VI, 15 novembre 2005, n. 6368).